“ASSOCIAZIONE ARTE PURA E APPLICATA FRATELLI CERNUSCHI DI MERATE APS “
S T A T U T O
Titolo I

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata
Art. 1 E’ costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.° 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e successive modifiche, una Associazione avente la seguente denominazione: “ASSOCIAZIONE ARTE PURA E APPLICATA FRATELLI CERNUSCHI DI MERATE APS”, da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di Merate (Lc) e con durata illimitata. L’Associazione è, quindi, un Ente del Terzo settore, disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del Decreto Legislativo di cui sopra. Essa prosegue le attività culturali già esercitate dalla “Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai e Contadini della Brianza” con sede in Merate. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
Art. 2 E’ facoltà dell’Associazione, con delibera degli organi competenti, istituire e sopprimere sedi amministrative, secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze ove si ritenga necessario. Il trasferimento della sede legale, purché all’interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria,
ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Scopo, finalità ed attività
Art. 3 L’ “ASSOCIAZIONE ARTE PURA E APPLICATA FRATELLI CERNUSCHI DI MERATE APS” persegue finalità di carattere culturale, ricreativo ed educativo-formativo e si propone di promuovere l’attività intellettuale e di diffondere la cultura e la conoscenza, in particolare nel campo delle arti; essa non ha scopo di lucro.. E’ espressamente esclusa qualsiasi finalità partitica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati. L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo, della quota associativa. L’Associazione può esercitare, a norma dell’Art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali e, rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di Amministrazione. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L’Associazione opera nella Provincia di Lecco e prevalentemente nel territorio della Regione Lombardia.
Art. 4 L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, come da Comma 1, Art.5 del D.Lgs.117/2017: i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19.09.2016 n.° 66 e successive modificazioni o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. L’Associazione realizza i propri scopi mediante lo svolgimento e l’organizzazione delle seguenti attività:- organizzazione di corsi volti ad attività culturali, educative e formative, in particolare nel campo delle arti – allestimento di mostre d’arte; – collaborazioni con le scuole, le associazioni culturali e per l’aiuto ai disabili;- organizzazione di conferenze su temi artistici; – partecipazione ad eventi culturali. – svolgimento del “Premio Fratelli Cernuschi” come da Art. 31. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi, in modo prevalente, dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli
Enti associati, esclusi i consiglieri.
Art. 5 Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
Ammissione e numero degli Associati
Art. 6 Gli Associati si distinguono in:
. Associati Fondatori;
. Associati Ordinari;
. Associati Onorari.
Sono Associati Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione. Sono Associati Ordinari le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età, le persone giuridiche e gli enti che, condividendone gli scopi, aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza. Sono Associati Onorari coloro che, per prestigio e merito, abbiano contribuito notevolmente agli scopi dell’Associazione. L’attribuzione della qualifica di Associato Onorario viene conferita dal Consiglio Direttivo con decisione da assumersi a maggioranza assoluta. La divisione degli associati nelle categorie su indicate non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti ed ai loro doveri nei confronti dell’Associazione. La domanda di ammissione delle persone giuridiche o degli enti, corredata dalla deliberazione dell’organo competente da cui risulti l’impegno ad osservare le norme dello statuto e dei regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’ Associazione, dovrà contenere la denominazione o la ragione sociale e l’indicazione del soggetto delegato a rappresentarli. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento. Coloro che vengono accolti in qualità di associati sono iscritti nel libro degli associati. Il domicilio degli associati nei rapporti con l’Associazione è quello risultante dal libro predetto. Le variazioni debbono essere comunicate per iscritto. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. Possono aderire all’ Associazione persone fisiche ed Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera , con le loro competenze e conoscenze. Il loro numero non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle APS associate. Chi intende essere ammesso, come associato, dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:
• L’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica;
• La dichiarazione di conoscere ed accettare, integralmente, il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti e di attenersi legalmente alle delibere adottate dagli organi associativi;
• Sottoscrivere le dichiarazioni relative alle Norme per la privatezza dei dati sensibili.
• Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
• La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato ed annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
• Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla, per iscritto, agli interessati.
• Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che, sull’istanza, si pronunci l’ Assemblea, che delibera sulle domande non accolte.
• Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi successivamente previsti.
• Non sono pertanto ammesse adesioni che violano i principi di cui sopra, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.


Diritti e doveri degli associati

Art. 7 Tutti gli associati hanno uguali diritti: gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche dell’Associazione e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Possono partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione, concorrere all’elaborazione del programma delle attività ed approvarlo, essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e documentate, prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali.
Ciascun associato ha diritto di:
a) partecipare alle assemblee, esprimere il proprio voto in Assemblea, direttamente o per delega e
presentare la propria candidatura agli Organi sociali;
b) essere informato sulle attività dell’ Associazione e controllarne l’andamento;
c) partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
d) conoscere l’Ordine del Giorno delle Assemblee;
e) recedere in qualsiasi momento;
Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni, dall’appartenenza all’Associazione. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti, svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto. Hanno, altresì, l’obbligo di versare la quota associativa, secondo l’importo , le modalità di versamento ed i termini, annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L’Associazione, in caso di
particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 8 La qualità di associato si perde:
a) per decesso;
b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
d) per esclusione.
Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o  comportamenti scorretti, ripetuti, che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di associato nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. L’ associato può sempre recedere dall’ Associazione. Chi intende recedere deve comunicare, per iscritto, la sua decisione al Consiglio Direttivo, che dovrà adottare un’apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima della fine dell’anno. Le somme versate per la quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.


Organi dell’Associazione

Art. 9 Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea degli Associati;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente.
Assemblea degli Associati

Art. 10 L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati. L’Assembleaviene convocata dagli amministratori, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L’Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta
motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica.
Per convocare l’ Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima
convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo
alla prima.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante (secondo la modalità scelta dal
Consiglio Direttivo ed in opzione):
– lettera raccomandata;
– lettera non raccomandata;
– messaggio telefax;
– messaggio di posta elettronica;
– esposizione in sede dell’avviso di convocazione;
a tutti gli associati, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 10 (dieci)
giorni prima del giorno previsto.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della convocazione; l’ordine del giorno con i
punti oggetto del dibattimento.
Hanno diritto di voto tutti gli iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati

Art. 11 L’ Assemblea può essere costituita in forma ordinaria ed in forma straordinaria.

Art. 12 L’ Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la
metà degli associati, in proprio o per delega, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa
qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun associato esprime il voto proprio e quelli per delega.
Ciascun associato può essere portatore di massimo due deleghe. La delega deve essere conferita per iscritto.
Le deliberazioni dell’ Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 13 Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i
consiglieri non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese per alzata di
mano.
Per le delibe azioni riguardanti persone si procede mediante voto a scrutinio segreto.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da
apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’ Assemblea.

Art. 14 L’ Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
– discute ed approva il bilancio preventivo, il bilancio/rendi con o economico finanziario consuntivo e la
relazione di missione;
– definisce il programma generale annuale di attività;
– procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone, previamente, il numero dei
componenti;
– discute ed approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento
dell’ Associazione;
– elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
– delibera sulle responsabilità dei consiglieri; ai sensi dell’ Art.28 del Codice del Terzo Settore e promuove
azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti dai loro comportamenti
contrari alla Statuto ed alla Legge;
– delibera, quando richiesto ed, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione
all’ Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;;
– decide sulla decadenza degli associati ai sensi dell’articolo 8;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari predisposto dal Consiglio Direttivo;
– ratifica i provvedimenti di competenza dell’Assemblea, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza,
se non assegnati come compito allo stesso,
– fissa l’ammontare dei contributi associativi;
– discute e delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua attenzione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto, alla sua competenza;
– i voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a
maggioranza dei presenti, a votazione segreta..

Art. 15 L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto; sullo scioglimento dell’ Associazione
e sulla devoluzione del patrimonio. Delibera sulla trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati,
in proprio o per delega, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento
dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di
almeno tre quarti degli associati, in proprio o per delega
Consiglio Direttivo

Art. 16 Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione. Il potere di
rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono
opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari, nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea
alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, nominati dall’ Assemblea; esso dura in
carica 3 (tre) esercizi, i suoi componenti sono rieleggibili senza limite di numero di mandati e svolgono
gratuitamente la loro attività di consiglieri.
Gli amministratori sono scelti fra le persone fisiche associate, ovvvero indicate dagli Enti associati; si applica
l’ Art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o
chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il
Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente;
in assenza di entrambi, dal componente più anziano.

Art. 17 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e
quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
L’avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni liberi prima dell’adunanza, a ciascun
Consigliere con mezzi idonei a garantire la prova dell’avvenuto ricevimento.
Nei casi di urgenza il Consiglio può essere convocato a mezzo di telefono, fax o altro mezzo ed il termine di
cinque giorni si intende derogato.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o, comunque, riguardanti le persone.

Art. 18 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’ Associazione: esso pone in
essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per
legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea degli associati.
Opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e
dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Nello specifico, a titolo puramente indicativo:
– elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
– elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e lo revoca;
– elegge tra i propri componenti il Segretario, il Tesoriere e li revoca;
– attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
– cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
– determina l’ammontare delle quote associative ed il termine per il loro versamento.
– formula i programi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
– predispone e sottopone all’ Assemblea il programma annuale di attività;
-predispone e presenta, annualmente, all’ Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico
e finanziario dell’esercizio trascorso (o il bilancio) da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le
spese sostenute, nonchè il bilancio preventivo per l’anno in corso;
– conferisce procure speciali per particolari atti o categorie di atti;
– instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
– propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e dei suoi organi;
– decide in ordine al trasferimento della sede nell’ambito del medesimo Comune;
– riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi associati;
– ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
– delibera in ordine all’esclusione degli associati come previsto dal precedente articolo 8.
– stipula tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività associative;
– cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione.

Art. 19 In caso vengano a mancare, in modo irreversibile, uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede
alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi fra i non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni
suppletive per i membri da sostituire.


Il Presidente ed il Vice Presidente

Art. 20 Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma.
Rappresenta l’Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi, in giudizio e compie gli atti che
lo impegnano verso l’esterno.
E’ eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti
Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per
revoca, causa gravi motivi, come deciso dl’Assemblea a maggioranza dei presenti .
E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti, riguardanti l’Associazione, davanti a qualsiasi autorità
giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura speciale. In caso di assenza o di
impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio
Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde
personalmente il Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla
base delle direttive di tali Organi, riferendo agli stessi in merito all’attività compiuta.


Il Segretario

Art.21 Il Segretario è il responsabile della stesura dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo. Coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nel coordinare l’andamento amministrativo e
l’ organizzazione generale dell’ Associazione, nel curare i rapporti e la comunicazione con le istituzioni e con i
terzi in genere, anche al fine dell’ottenimento di fondi e contributi.

Il Tesoriere

Art.22 Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’ Associazione. Egli cura la
gestione della cassa e ne tiene idonea contabilità, controlla la tenuta dei documenti contabili e collabora con il
Segretario per la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi.


Esercizio finanziario e bilancio, Risorse economiche e patrimonio

Art. 23 L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità al Decreto Ministeriale di cui all’ Art. 13, comma 3, del
D.Lgs. 117/2017, qualora emanato.
La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’
Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere
secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria:
. la relazione morale di missione;
. il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso (o il bilancio), dal quale dovranno risultare i beni,
i contributi o i lasciti ricevuti e le spese sostenute, nonché il bilancio preventivo per l’esercizio in corso.
In caso di attività di raccolta pubblica di fondi, l’assemblea ordinaria è tenuta ad approvare, entro quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato, ai sensi dell’Art. 22 del
D.P.R. 600/73, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e
trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione indicate all’ Art. 143 del D.P.R. 917/86.


Il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 24 L’Associazione trae le risorse economiche necessarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento
delle proprie attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno
di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’ Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni
anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.
i) attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’Art.6 del Codice del Terzo Settore
L’ Associazione è tenuta, per almeno dieci anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei
soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d) ed e) di cui sopra, nonché, per le
risorse economiche di cui alla lettera g) di cui sopra, della documentazione relativa alle erogazioni liberali se
finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’articolo 22 della citata
Legge 7 dicembre 2000 numero 383.
L’Associazione può ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l’obbligo di
destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dal presente statuto.
Detti beni sono intestati all’Associazione.
Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del Codice Civile.

Art. 25 Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
– beni immobili e mobili;
– azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
– donazioni, lasciti o successioni destinati all’incremento del patrimonio;
– altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 26 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. Gli associati che abbiano receduto o siano
stati esclusi o, comunque, abbiano cessato di appartenere all’ Associazione, non possono ripetere i contributi
versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
L’ Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi e
riserve comunque denominate o capitale, durante la propria vita ai sensi dell’ Art. 8, comma 2del
D.Lgs.117/2017.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed ogni altra eventuale tipologia di
entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo persegumento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.


Libri contabili

Art. 27 IL Consiglio Drettivo gestisce le scritture contabili dell’Associazione nel pieno rispetto di quanto
prescritto\ dagli Art. 13 e 87 del D. Lgs. n.° 117/2017
L ‘associazione deve tenere i seguenti libri (anche in formato elettronico):
– libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;.
– registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali
redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
– libro delle adunanze del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuti a cura dell’Organo cui
si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi accedendo alla Segreteria.


Volontari

Art. 28 I volontari sono persone che, per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’ Associazione, attività in
favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche
indiretti ed, esclusivamente, per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate, dall’Associazione, soltanto le spese effettivamente sostenute e
documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal
Consiglio Direttivo: sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese forfettari.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’Art.17 del D.Lgs.
03.07.2017 n.° 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con
ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l” Associazione.


Lavoratori

Art, 29 L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di
altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di
interesse generale ed al proseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso il numero di lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50 % del numero dei
volontari o del 5% degli associati.


Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 30 Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’articolo 15 del presente Statuto. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell’Associazione, dedotte le passività, è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, di cui all’Art.45, Comma 1, del D.Lgs. 117/2017, qualora attivato e, salva diversa disposizione imposta dalla Legge, ad altro Ente del Terzo Settore, individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica ed analogo scopo. Nel caso in cui l’Assemblea non individui l’Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’’Art. 9, Comma 1, del D. Lgs. 117/2017. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti fra i propri associati. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati, anche in forme indirette.


Premio “Fratelli Cernuschi”

Art. 31 A perpetuare la memoria della generosità dei Fratelli Carlo e Serafino Cernuschi benefattori dalla “Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai e i Contadini della Brianza” le cui attività culturali vengono proseguite dall’Associazione, è istituito un premio le cui modalità di erogazione ed entità saranno decise, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo, da consegnarsi ad un allievo meritevole dell’Associazione, secondo quanto stabilito da un apposito regolamento da approvarsi dall’Assemblea.

Rinvio

Art. 32 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 03.07.2017, n°. 117 (Codice del Terzo Settore), successive modifiche e dal Codice Civile.
Norma finale

Art. 33 Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’ Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Associazione

Arte pura e applicata

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